Descrizione
Con deliberazione n. 10 del 26.03.2020 l'art. 2 è stato sostituito dal seguente:
Il sostegno agli organismi di cui all'art. 2 che operino con nidi familiari-tagesmutter iscritti all'albo di cui all'art. 8 della L.P. 4/2002 avviene direttamente, ossia erogando un contributo all'organismo della cooperazione sociale titolare del servizio di nido familiare-tagesmutter che vada ad abbattere pro quota i costi sostenuti dalla famiglia utente.
Tale contributo potrà andare ad abbattere i costi sostenuti dalle famiglie residenti nel territorio comunale:
➢ che utilizzino il servizio di nido familiare-tagesmutter anche al di fuori del territorio comunale e comunque all’interno del territorio provinciale;
➢ che utilizzino il servizio di nido familiare-tagesmutter per bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni;
➢ che utilizzino il servizio di nido familiare-tagesmutter per bambini che, al compimento del terzo anno d'età, non possano accedere alla frequenza della scuola per l'infanzia;
➢ per un tetto massimo di 200 ore mensili.
Il sussidio non sarà riconosciuto alle famiglie i cui bambini siano già frequentanti Servizi per l’infanzia comunali da 3 mesi a 3 anni, nemmeno durante il periodo di chiusura estivo.
Il sostegno economico verrà riconosciuto per un monte orario mensile massimo stabilito annualmente con delibera della giunta comunale.